Direttiva MiFID

Normativa Europea MiFID II e MiFIR
(Markets in Financial Instruments Directive, 2014/65/UE e Markets in Financial Instruments Regulation 600/2014)

A partire dal 3 gennaio 2018 in tutti gli Stati dell’Unione Europea è in vigore la nuova Direttiva Europea 2014/65/UE (MiFID II), che ha come obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori in materia di servizi e prodotti finanziari, e il Regolamento europeo n. 600/2014 (MiFIR) orientato a rafforzare la trasparenza dei mercati.

In particolare, con riferimento alla tutela degli investitori, la nuova disciplina declina nuovi requisiti organizzativi e regole di condotta volti ad assicurare che gli intermediari, nella realizzazione degli strumenti finanziari ovvero nella prestazione dei servizi di investimento, agiscano negli interessi degli investitori in tutte le fasi del ciclo di vita dello strumento e del servizio prestato (ideazione, realizzazione, distribuzione e post vendita).

Per quanto riguarda la trasparenza dei mercati finanziari, MiFID II rafforza i requisiti in termini di tempestività e profondità delle informazioni pre e post negoziazione e introduce l’utilizzo di soggetti autorizzati per la diffusione e il consolidamento delle informazioni. Relativamente agli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione, è prevista l’estensione dell’ambito di applicazione agli strumenti c.d. “equity like” (ad esempio fondi indicizzati quotati, certificates) e “non equity” (ad esempio obbligazioni, derivati), nonché agli strumenti ammessi alla negoziazione su un MTF o OTF (il nuovo “mercato” introdotto da MiFID II), indipendentemente che le transazioni siano eseguite sulle stesse sedi di negoziazione o OTC. E’ inoltre previsto l’obbligo di segnalazione alla Consob delle operazioni effettuate, il c.d. Transaction reporting che prevede l’incremento degli elementi informativi oggetto di segnalazione e viene esteso agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un MTF o OTF e alle imprese di investimento che effettuano operazioni anche nell’ambito della ricezione e trasmissione degli ordini, delle decisioni di investimento nell’ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente, del trasferimento di strumenti finanziari da o verso conti. La BCC per l’adempimento dei nuovi obblighi di trasparenza, si avvale dei servizi forniti da Iccrea Banca.

Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti indicati…

PRIME 5 SEDI DI ESECUZIONE / BROKER

In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari (art. 47, comma 7, del Regolamento adottato dalla Consob, con Delibera n. 20307/2018), in materia di Best Execution, viene pubblicato, con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018, il documento che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari:

  • le prime cinque sedi di esecuzione, sulle quali la Banca esegue direttamente gli ordini dei clienti;
  • le prime cinque imprese di investimento (c.d. Broker) utilizzate dalla Banca.

Per ogni sede/Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe. Oltre alle informazioni quantitative è presente una sezione qualitativa ove sono fornite specifiche qualitative in relazione al rispetto dei criteri stabiliti per garantire la Best Execution.