Rapporti Dormienti
Cosa sono:
Sono i depositi bancari con saldo attivo superiore ad euro 100 e non movimentati da oltre dieci.
Quando vengono istituiti:
Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il DPR 22.6.2007 n. 116, Regolamento di attuazione dell’art. 1, c. 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti.
Il Regolamento in materia di depositi dormienti:
Ha disposto “l’istituzione di un Fondo alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti, nonché del comparto assicurativo e finanziario allo scopo di indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittima di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito”.
Definisce “dormienti” i rapporti contrattuali (tra cui depositi di somme di danaro e di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questi delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari. Il saldo di tali rapporti deve essere superiore a 100,00 euro.
Decorso il suddetto termine il deposito “dormiente” deve essere estinto, ai sensi dell’art. 3 del provvedimento in oggetto, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’intermediario, il titolare non effettui un’operazione o movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto). Le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico (il fondo di cui all’art. 1 comma 343 della L. 266/2005).
Cosa accade quando il deposito risulta dormiente:
- La Banca comunica al titolare del deposito risultante dormiente lo stato di dormienza.
- Il titolare del deposito dormiente ha 180 giorni di tempo per movimentare il deposito e risvegliarlo.
- Trascorsi i 180 giorni il deposito non risvegliato viene bloccato dalla Banca; il rapporto viene estinto devolvendone le somme ed i valori relativi al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, legge 266/2005, destinato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario, secondo le modalità previste dal regolamento.
Come avviene la comunicazione dello stato di dormienza ai titolari di depositi al portatore:
Nel caso dei depositi al portatore che siano risultati dormienti, la Banca non è in grado di conoscere il titolare del rapporto al portatore. Per questo motivo, la comunicazione alla clientela interessata avviene attraverso l’esposizione nei locali aperti al pubblico della Banca e attraverso la pubblicazione dell’elenco dei depositi sul suo sito internet.
Cosa fare per “risvegliare” un rapporto dormiente
“Risvegliare” un rapporto dormiente significa movimentarlo attraverso: versamenti, prelievi, richiesta di carnet assegni, pagamento utenze, altro.
Quali sono i rapporti risultanti dormienti secondo le evidenze della nostra Banca
Rapporti in stato di dormienza
Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa (art. 3 del DPR 22 giugno 2007, n. 116) i nostri clienti, possessori di uno dei depositi al portatore, indicati nell’elenco dei depositi dormienti, hanno 180 giorni di tempo dalla data di pubblicazione di questo avviso per movimentare il rapporto.